Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione   del   Ministero   dell'istruzione   e   del   Ministero
                  dell'universita' e della ricerca 
 
  1. Sono istituiti  il  Ministero  dell'istruzione  e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca ed e' conseguentemente soppresso  il
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai  seguenti:
« 11) Ministero dell'istruzione;  12)  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca; 13) Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e
per il turismo; 14) Ministero della salute. »; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «  4-bis.  Il  numero
dei Ministeri e' stabilito  in  quattordici.  Il  numero  totale  dei
componenti del Governo a  qualsiasi  titolo,  ivi  compresi  Ministri
senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere
superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve  essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma
dell'articolo 51 della Costituzione. ». 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di ((2.261.000  euro  per  l'anno  2020  e  2.333.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per  l'anno  2020  e
393.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021  per  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca.))  Per  le  medesime  finalita'  e'
altresi' autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 ((e  di
euro 80.000 annui)) a decorrere dall'anno 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., come modificato dal
          presente decreto: 
              «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 
                1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale; 
                2) Ministero dell'interno; 
                3) Ministero della giustizia; 
                4) Ministero della difesa; 
                5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                6) Ministero dello sviluppo economico; 
                7) Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
                8)  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare; 
                9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
                11) Ministero dell'istruzione; 
                12) Ministero dell'universita' e della ricerca; 
                13) Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e
          per il turismo; 
                14) Ministero della salute. 
              2.  I  ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie
          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni
          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree
          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal
          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
              3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche  con
          riferimento alle agenzie dotate di personalita'  giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'. 
              4.  I  ministeri  intrattengono,   nelle   materie   di
          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore, fatte salve  le  competenze  del  ministero  degli
          affari esteri. 
              4-bis.  Il  numero  dei  Ministeri  e'   stabilito   in
          quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo  a
          qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza  portafoglio,
          vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'art. 51 della Costituzione.».